VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2016

 

Scadenza al 16 marzo 2017

 

Entro il prossimo 16 marzo 2017 va effettuato il versamento del saldo Iva 2016 risultante dalla Dichiarazione annuale Iva (modello IVA/2017). Ancorché dal 2017 sia venuta meno la possibilità di unificare la Dichiarazione annuale con la dichiarazione dei redditi (ex modello Unico), è ancora possibile differire detto versamento al 30/06/2017, termine previsto per il pagamento delle imposte.

 

Il differimento del versamento Iva con il pagamento del saldo delle imposte (30/06), può avvenire con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interessi per ogni mese o frazione di mese dal 17/03 al 30/06 (pari al 1,6%). Non sarebbe possibile usufruire dell’ulteriore differimento al 30 luglio col pagamento maggiorato delle imposte.

 

Versamento del saldo Iva 2016

Il versamento del saldo Iva 2016 va effettuato entro il 16.3.2017:

Ø in un’unica soluzione;

Ø in forma rateale:

-         in 9 rate mensili di pari importo e alle rate successive alla prima vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (0,66 alla terza, 0,99 alla quarta, …e così via);

-         le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese di scadenza, a partire dal 16.3.2017, data entro la quale va versata la prima rata.

A seguito del venir meno dal 2017 della dichiarazione unificata e del conseguente differimento del versamento al termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi, il Legislatore ha comunque introdotto, modificando gli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 542/99 la possibilità di differire il versamento del saldo Iva al “nuovo” termine previsto per il versamento del saldo Irpef / Ires previsto per il 30 giugno p.v. Va precisato che ad oggi non sarebbe possibile il differimento del versamento al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.

 

Versamento rateale

Di conseguenza il saldo Iva 2016 potrà essere, alternativamente, versato ratealmente:

A) la prima rata il 16/03 e le successive 8 il 16 di ogni mese, con l’ultima rata in scadenza al 16/11/2017, con interessi mensili dello 0,33%, con un aggravio finanziario pari al 2,64%;

B) la prima rata il 30/06 e le successive 5 il 16 di ogni mese, con l’ultima rata in scadenza al 16/11/2017, con interessi mensili dello 0,4% per mese o frazione di mese dal 16/03 al 30/06 e successivamente con interessi mensili dello 0,33%, con un aggravio finanziario pari al 3,085%;

 

Modalità di versamento

Il D.L. 193/2016 non apporta modifiche alle disposizioni previste per i contribuenti con partita Iva, i quali possono versare gli F24 con le seguenti modalità:

In particolare va utilizzato il codice tributo 6099 (per gli interessi rateali 1668), anno di riferimento “2016” e indicato il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate scelte (ad esempio, “0105” per la prima rata di 5, “0101” in caso di versamento in unica soluzione). Se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16/03, l’importo va esposto all’unità di euro.

Il versamento deve essere effettuato se supera i 10,33 euro (€ 10,00 per effetto di arrotondamenti), quindi a partire da € 11,00.

 

Rettifica della detrazione

Merita prestare attenzione alla necessità / opportunità di effettuare la rettifica della detrazione, ai sensi dell’art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/72 che si riflette direttamente sulla determinazione del saldo annuale. Infatti in presenza di una rettifica “a favore” ciò si traduce in un aumento dell’Iva a credito, mentre la rettifica “a sfavore” comporta una riduzione dell’Iva a credito.

In particolare, la rettifica va effettuata con riferimento:

• ai soggetti che sono entrati / usciti dai regimi fiscali agevolativi (regime forfetario / regime dei minimi), con riferimento all’Iva detratta in presenza del regime ordinario / non detratta in vigenza del regime agevolativo;

• all’assegnazione / cessione agevolata di immobili ai soci ovvero all’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale esente Iva;

• alla variazione del pro-rata superiore a 10 punti percentuali.

 

Rinvio per approfondimento

Per un approfondimento normativo ed operativo, per gli utenti registrati, si rimanda alla sezione:

   Normative e Approfondimenti       

del sito web www.studioansaldi.it

 

 

20/01/2017

 

www.studioansaldi.it

 

Studio Ansaldi srl – corso Piave 4, Alba (CN)

La riproduzione con qualsiasi mezzo è vietata. Tutti i diritti sono riservati.